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Il datore di lavoro che ha dovuto prolungare la trasferta dei propri dipendenti per il ritardo del volo può agire per il risarcimento del danno contro il vettore ai sensi della Convenzione di Montreal.

Convenzione di Montreal

Per C. giust. UE 17.2. 2016, C 429/14, la Convenzione di Montreal, agli art. 19, 22 e 29  deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.

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